Una recente decisione del Tribunale di Venezia (Sentenza n. 1899/2018 pubbl. il 17/10/2018) ha adottato il criterio della royalty ragionevole per la quantificazione del danno derivante da contraffazione; la nota azienda di gioielli Stroili Oro ha ottenuto il risarcimento del danno derivante dall'accertata contraffazione secondo il criterio della ragionevole royatly che sarebbe dovuta per la licenza alla fabbicazione e alla vendita dei monili contraffatti. Invero, la parte attrice aveva richiesto una liquidazione in base ad un altro parametro che il Collegio ha ritenuto di disattendere precisando "che il criterio del "lost profit" non trova applicazione laddove la contraffazione si realizza attraverso prodotti che vengono posti in vendita attraverso canali di distribuzione tali da escludere la coincidenza di clientela". Tuttavia la parte attrice aveva richiesto anche il ristoro del danno all'immagine allegando documentazione relativa ad analisi e costi per pubblicità e media necessari per porre rimedio alla lesione all'immagine aziendale; il Collegio ha ritenuto di non riconoscere detta voce di danno precisando che "come il criterio offerto non pare condivisibile, né, prima ancora, risulta esser stata offerta da parte attrice alcuna specifica allegazione in concreto riguardo a tale voce di danno ad esempio rispetto all'esistenza di costi effettivamente resisi necessari al fine di riparare gli effetti della violazione ovvero al lancio di una determinata iniziativa vanificatasi in ragione dell'attività illecita sicchè tale posta di danno non risulta riconoscibile." Al di là delle allegazione versate in atti, appare utile rilevare che la voce di danno all'immagine trovi ostacoli nel suo riconoscimento in quanto, quale danno da atto illecito, la sua prova grava sulla parte danneggiata, con tutte le difficoltà del caso. Infatti la diluition del marchio, quale naturale conseguenza della contraffazione (con particolare riferimento alla vicenda decisa dal Collegio di Venezia) è di difficilissima prova e non sempre può essere rilevata in termini strettamente economici, nè il criterio del lost profit appare adeguato. Tuttavia è utile notare che proprio quando questo ultimo criterio non appare applicabile, perchè la clientela e la distribuzione non appaiono comparabili, ancor più marcata assume la dimensione del fenomeno della diliution.